Difese d’ufficio

Spesso si crede che in caso di nomina di un “difensore d’ufficio” le spese legali vengano pagate direttamente dallo Stato.

Ciò non è esatto.

Innanzitutto va chiarito che il difensore d’ufficio viene nominato al soggetto a cui è stato contestato un reato o ad un imputato nel corso di un procedimento, quando questi non provveda a nominare un proprio difensore di fiducia (ad esempio perché non ne conosce uno) oppure, sebbene avendolo fatto, ne è rimasto privo per una qualsiasi ragione.

In questi casi l’autorità giudiziaria che procede provvede essa stessa a nominare un avvocato quale difensore d’ufficio, per assistere l’indagato/imputato e garantire il suo diritto di difesa.

Il difensore d’ufficio peraltro va retribuito dall’assistito personalmente a meno che non ricorrano le condizioni di reddito per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, nel qual caso dovrà essere presentata apposita istanza di ammissione al suddetto beneficio all’autorità procedente, egualmente come nel caso di difensore nominato di fiducia.

Pertanto, SIA CHE SI SCELGA DI ESSERE ASSISTITI DAL DIFENSORE D’UFFICIO, SIA CHE SI SCELGA UN DIFENSORE DI FIDUCIA, ALLE SPESE LEGALI DOVRA’ PROVVEDERE PERSONALMENTE L’ASSISTITO, a meno che non sia ammissibile al cd gratuito patrocinio.

Il difensore d’ufficio potrà essere mantenuto o cambiato in un momento successivo con altro legale di propria fiducia.